Art. 3.

      1. Le regioni e le aziende sanitari locali (ASL) assicurano, in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, a titolo completamente gratuito, gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi necessari e connessi alla loro patologia e invalidità. A tale scopo le ASL utilizzano gli appositi stanziamenti del Servizio sanitario nazionale e dei programmi oncologici in corso di attuazione a livello nazionale e regionale.